Ambito soggettivo di applicazione dello split payment per le fatture emesse dal 1° luglio 2017
I soggetti che in base alla nuova disposizione rientrano tra quelli che devono applicare lo split payment e che quindi per le operazioni fatturate a decorrere dal 1° luglio 2017 non devono più corrispondere l’IVA ai fornitori ma liquidarla direttamente all’erario, sono:
- le Amministrazione pubbliche per le quali ovviamente vi è l’obbligo della fattura elettronica.
- le Società:
- a) controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri attraverso il controllo di diritto o di fatto (art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2, c.c.);
- b) controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni attraverso il controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1), c.c.);
- c) quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;
- d) controllate direttamente o indirettamente attraverso il solo controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1), c.c.), delle società a controllo pubblico di cui alle precedenti lett. a) e b) anche se quotate.
Operazioni soggette a split payment
In linea generale sono soggette a split payment tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da chiunque rese, anche dai professionisti.
Si ricorda, infatti, che il D.L. n. 50/2017 ha previsto che lo split payment torna applicabile anche con riferimento ai compensi per prestazioni di servizi resi dai professionisti assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Rimangono, invece, esclusi dallo split payment gli acquisti per i quali debitore dell’imposta è il soggetto acquirente in tutti i casi in cui si applica il regime dell’inversione contabile (cd. reverse charge) come ad esempio:
- le prestazioni di servizi concernenti il subappalto edile (art. 17, comma 6, lett. a del D.P.R. n. 633/1972);
- le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamente relative ad edifici (art. 17, comma 6, lett. a-ter del D.P.R. n. 633/1972);
- gli acquisti intracomunitari di beni (art. 38 del D.L. n. 331/1993) ovvero acquisti di servizi (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) da soggetti UE ovvero extra-UE;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 17, comma 6, lett. d-ter);
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 17, comma 6, lett. d-quater);
- le cessioni di rottami (art. 74 del D.P.R. n. 633/1972).