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L’art. 1 del D.L. n. 50/2017 (convertito dalla legge n. 96/2017) ha esteso l’ambito di applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (cd. split payment) ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 secondo il quale l’IVA non è più corrisposta ai fornitori ma versata all’erario dai soggetti acquirenti relativamente alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Con il Decreto del Ministro dell’Economica e delle Finanze del 27 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. 30 giugno 2017, n. 151, sono state disciplinate le modalità attuative della disposizione normativa. Ciò è avvenuto attraverso una serie di modifiche ed integrazioni apportate al D.M. 23 gennaio 2015, disposizione questa con la quale è stata data attuazione alle disposizioni recate dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Le nuove disposizioni introdotte nel Decreto attuativo tornano applicabili alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Ambito soggettivo di applicazione dello split payment per le fatture emesse dal 1° luglio 2017

I soggetti che in base alla nuova disposizione rientrano tra quelli che devono applicare lo split payment e che quindi per le operazioni fatturate a decorrere dal 1° luglio 2017 non devono più corrispondere l’IVA ai fornitori ma liquidarla direttamente all’erario, sono:

  • le Amministrazione pubbliche per le quali ovviamente vi è l’obbligo della fattura elettronica. 
  • le Società:
  • a) controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri attraverso il controllo di diritto o di fatto (art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2, c.c.);
  • b) controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni attraverso il controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1), c.c.);
  • c) quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;
  • d) controllate direttamente o indirettamente attraverso il solo controllo di diritto (art. 2359, primo comma, n. 1), c.c.), delle società a controllo pubblico di cui alle precedenti lett. a) e b) anche se quotate.

Operazioni soggette a split payment

In linea generale sono soggette a split payment tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi da chiunque rese, anche dai professionisti.
Si ricorda, infatti, che il D.L. n. 50/2017 ha previsto che lo split payment torna applicabile anche con riferimento ai compensi per prestazioni di servizi resi dai professionisti assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Rimangono, invece, esclusi dallo split payment gli acquisti per i quali debitore dell’imposta è il soggetto acquirente in tutti i casi in cui si applica il regime dell’inversione contabile (cd. reverse charge) come ad esempio:

  • le prestazioni di servizi concernenti il subappalto edile (art. 17, comma 6, lett. a del D.P.R. n. 633/1972);
  • le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamente relative ad edifici (art. 17, comma 6, lett. a-ter del D.P.R. n. 633/1972);
  • gli acquisti intracomunitari di beni (art. 38 del D.L. n. 331/1993) ovvero acquisti di servizi (di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972) da soggetti UE ovvero extra-UE;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (art. 17, comma 6, lett. d-ter);
  • le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 (art. 17, comma 6, lett. d-quater);
  • le cessioni di rottami (art. 74 del D.P.R. n. 633/1972).
Letto 2183 volte Ultima modifica il Mercoledì, 26 July 2017 15:15

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