- comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nonché note di variazione: in tal caso si dovrebbe trattare del “vecchio” spesometro, ancorché con presentazione trimestrale. Da osservare che tali comunicazioni dovranno riportare i documenti in via analitica. Sembra, quindi, che non sarà possibile procedere con la comunicazione aggregata così come era previsto nello spesometro;
- comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.Inoltre, sono state previste, sempre ai fini IVA, le seguenti novità:ù
- la dichiarazione IVA, per l’anno d’imposta 2017, andrà trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo (quindi, 2018). Invece, per l’anno d’imposta in corso (2016) la dichiarazione IVA andrà presentata entro le scadenze ordinarie (quindi, 30 settembre 2017);
- dal 1° aprile 2017 verrà modificata la disciplina applicabile ai depositi IVA, prevedendo, in particolare, che nelle operazioni di estrazione dal deposito a seguito delle quali i beni siano commercializzati o utilizzati in Italia, responsabile del versamento dell’IVA sarà il depositario, per conto del soggetto che estrae i beni;
- dal 1° gennaio 2017 verranno abrogati:
- gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra-2);
- le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing ex art. 7, comma 12 D.P.R. n. 605/1973.
- dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 sarà abrogata la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei paesi black list (art. 1, D.L. n. 40/2010).
I nuovi adempimenti dal 1° gennaio 2017
Così come anticipato in premessa, dal prossimo 1° gennaio 2017, saranno introdotti per i soggetti passivi IVAdue nuovi adempimenti con cadenza trimestrale:
- comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nonché note di variazione;
- comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
La disposizione in esame non sembra contenere né limiti oggettivi, né soggettivi; dovrebbero quindi essere interessate tutte le operazioni IVA svolte da soggetti passivi IVA, a prescindere dagli importi, ovvero dalla tipologia giuridica del soggetto, fatti salvi i soggetti rientranti nel regime dei “minimi” ovvero “forfetari”, che sono comunque esclusi.
In merito ai termini di presentazione delle due comunicazioni sopra citate il D.L. n. 196/2016 ha stabilitole seguenti scadenze:
Scadenze 2017 comunicazione delle liquidazioni IVA
1° trimestre 31 maggio 2017
2° trimestre 18 settembre 2017 (in quanto il 16 cade di sabato)
3° trimestre 30 novembre 2017
4° trimestre Entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo (28 febbraio 2018)
Le modalità operative saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Si evidenzia, inoltre, che il D.L. in esame ha previsto un credito d’imposta pari ad Euro 100, che potrà essere utilizzato dal 2018, per il necessario adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi. Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato unicamente dai soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore ad Euro 50.000.